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ANESV – PARCHI PERMANENTI ITALIANI – Newsletter n. 9-2011                                                 www.parchipermanenti.it

 

I parchi di divertimento tra le imprese turistiche. Chiarimenti dal Ministero


Un articolato parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del turismo, richiesto dall’ANESV, aiuta a fare chiarezza sulla inclusione dei parchi di divertimento tra le imprese turistiche. Nel corso della elaborazione del Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) era stata previsto che le strutture che rappresentiamo fossero considerate a tutti gli effetti imprese turistiche. Da anni sosteniamo infatti che le nostre attività, pur considerate attività di spettacolo, hanno anche innegabili relazioni con il mondo dell’offerta turistica. Nella versione del Codice pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la espressione era stata misteriosamente cancellata. Abbiamo chiesto spiegazioni al Ministero che, con la nota che pubblichiamo, chiarisce due aspetti, il primo è che nella elaborazione del testo normativo i parchi di divertimento non avevano ottenuto l’inclusione tra le imprese turistiche a causa di una eccezione della Ragioneria generale dello Stato, per problemi di copertura, e la seconda – assai importante – è che i parchi di divertimento possono fruire delle agevolazioni riservate al turismo, se svolgono attività di carattere turistico. La nota chiarisce infatti che “In relazione alla nozione di impresa turistica di cui all’ari 4 del Codice del turismo, nelle more di una più approfondita esplicazione, si rappresenta quanto segue. In sede di approvazione del codice del turismo nella nozione predisposta da Codesto Ufficio erano state accolte le osservazioni della commissione Senato nonché delle categorie del settore circa l’inserimento delle imprese di spettacolo ed i parchi divertimento nell’elenco delle imprese turistiche. Tale formulazione non è stata condivisa in sede di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, onde evitare un eccessivo ampliamento della nozione, con conseguente rischio formale di nuovi oneri a carico dello Stato , in contesto con uno dei criteri di delega. Peraltro, proprio al fine di venire incontro alla richiesta della commissione parlamentare, in realtà, la nonna contenuta nell’art. 4 del Codice del turismo, così come approvata, amplia notevolmente il novero delle imprese turistiche in quanto l’elenco contenuto nella stessa norma ha una mera funzione esemplificativa delle imprese e non tassativa, con conseguente possibilità delle altre imprese di accedere alle stesse agevolazioni di quelle turistiche se dimostrano che la loro attività è volta alla realizzazione dell’offerta turistica, con conseguente estensione delle agevolazioni, benefici e sovvenzioni previste per le imprese turistiche. In proposito è sufficiente confrontare il testo del previdente art. 7 1. 135 sul punto con il nuovo art. 4, in cui l’individuazione non è più rimessa ad ulteriori provvedimenti avvenendo unicamente sulla scorta della, invero generale e molto ampia, nozione normativa.” .

EAS 2011 dal 27 al 29 settembre a Londra

Si terrà a Londra la prossima edizione di EAS la fiera europea di attrezzature per parchi di divertimento . E’ possibile registrarsi per l’accesso a questo link.

Questa newsletter è inviata da ANESV – Parchi Permanenti Italiani. Per approfondimenti e contatti è possibile scrivere all’indirizzo info@parchipermanenti.it o telefonare allo 0688473-273 o 274