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02.07.09
Il testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso introduce una norma - soggetta a modifiche ed integrazioni nei 60 giorni per la conversione in legge - che consente di non pagare le imposte sul reddito sugli utili reinvestiti in alcune tipologie di beni strumentali, per acquisti effettuata a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, fino al 30 giugno 2010. I giornali hanno commentato il provvedimento evidenziando che, in sostanza, la norma prevede che gli investimenti fatti in un determinato periodo sono per meta' eliminati dall'imponibile. Sono ammessi alla agevolazione anche i soggetti con bilanci in perdita.
Tra le tipologie di beni ammessi alla procedura anche le "Giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento" classificate con codice ATECO 28.99.92.
29.05.09
A seguito di una richiesta d'interpello inviata dall'ANESV, la Direzione Generale dei Monopoli di Stato ha confermato la tesi dell'Associazione, secondo la quale è possibile installare gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS (newslot) anche nei parchi di divertimento autorizzzati ai sensi dell'art. 69 TULPS, purchè muniti anche di licenza di cui all'art. 86 TULPS. Il testo della comunicazione è stato inviato alle imprese aderenti.
18.05.09
Il Ministero del lavoro, con parere n. 37/2009 in risposta ad una istanza di interpello presentata dall'ANESV, ha confermato che il meccanismo del lavoro accessorio (cd. buoni lavoro) è senza dubbio applicabile anche nei parchi di divertimento, in quanto il requisito della "occasionalità" è soddisfatto dalla condizione che non si superiono compensi di 5.000 euro a committente.
Nell' interpello si conferma che tale formula contrattuale è applicabile anche alle figure occupate nella somministrazione o con riferimento agli assistenti bagnanti. E' un risultato rilevante, quello ottenuto dall'Associazione, che apre importanti prospettive per le imprese di tutto il settore.
Come noto, la formula del lavoro occasionale di tipo accessorio è stato recentemente esteso anche ai datori di lavoro dei settori commercio, turismo e servizi. Il sistema dei buoni lavoro trova dunque ampia applicazione per tutte le imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, con riferimento a:
- giovani con meno di 25 anni di età, studenti, limitatamente a periodi di vacanza - perentoriamente indicati nella circ.re Inps 104-2008, e per qualunque tipologia di attività lavorativa;
- a prescindere dall'età degli occupati, con riferimento a manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli, lavori di emergenza o solidarietà, giardinaggio, lavori di pulizia e manutenzione, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Il meccanismo prevede che il corrispettivo della prestazione di lavoro non venga pagato in denaro al lavoratore, bensì mediante l'erogazione di voucher, comprendenti, oltre al compenso, anche la contribuzione previdenziale e assicurativa spettante.
I buoni lavoro previsti sono di due tipologie:
- voucher telematico, consistente nell'accredito della prestazione attraverso una carta magnetica, tipo bancomat;
- voucher cartaceo, acquistabile presso le sedi provinciali Inps e da riscuotere presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.
La circ.re inps 108-2009 dispone che valore nominale di ogni singolo buono sia pari a 10 euro. E' inoltre prevista l'introduzione di un carnet del valore di 50 euro, equivalente a 5 buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (13%), di quella in favore dell'Inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il corrispettivo netto della prestazione a favore del prestatore di lavoro è quindi pari a 7,50 euro, per il voucher da 10 euro nominali, ed a 37,50 euro, per il voucher da 50 euro nominali. L'attività lavorativa di natura occasionale accessoria può comportare per il lavoratore compensi non superiori a 5.000 euro per ciascun anno solare e per singolo committente: detti compensi sono esenti da ogni imposizione fiscale, oltre che ininfluenti sullo stato di disoccupato o inoccupato.
20.01.09
La Regione Puglia ha emanato la L.R. n. 35 del 15 dicembre 2008, che, dopo aver classificato le varie tipologie di piscine, fissa i requisiti igienici e ambientali cui la stesse devono rispondere. Per quel che riguarda quelli strutturali e impiantistici stabilisce che gli stessi saranno stabiliti entro due anni, con apposite disposizioni tecniche. Ogni piscina deve avere obbligatoriamente un responsabile e disporre di due figure professionali specifiche: l’assistente bagnanti e l’addetto agli impianti tecnologici (obbligatori per gli impianti di categoria A e B ossia ad utenza pubblica e ad uso collettivo in strutture ricettive turistiche ed agrituristiche). Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre un piano di autocontrollo al fine di assicurare il costante rispetto delle necessarie condizioni igienico-ambientali. Sono previsti anche controlli esterni di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nelle more della definizione, da parte delle Giunta regionale, delle disposizioni tecniche specifiche, saranno i gestori delle piscine già in attività a fissare il numero ammissibile dei frequentatori e del numero degli assistenti bagnanti. L’adeguamento delle piscine esistenti alle disposizioni tecniche regionali, dovranno avere luogo entro il termine massimo di 5 anni dalla data della loro pubblicazione. Nel caso in cui l’adeguamento in questione non dovesse essere completamente realizzabile, il responsabile dell’impianto potrà presentare entro i 180 giorni successivi un piano in deroga alla ASL con i relativi tempi di adeguamento.





