20.01.09

Puglia: legge regionale sulle piscine
10:19:51, Categorie: Italia

La Regione Puglia ha emanato la L.R. n. 35 del 15 dicembre 2008, che, dopo aver classificato le varie tipologie di piscine, fissa i requisiti igienici e ambientali cui la stesse devono rispondere. Per quel che riguarda quelli strutturali e impiantistici stabilisce che gli stessi saranno stabiliti entro due anni, con apposite disposizioni tecniche. Ogni piscina deve avere obbligatoriamente un responsabile e disporre di due figure professionali specifiche: l’assistente bagnanti e l’addetto agli impianti tecnologici (obbligatori per gli impianti di categoria A e B ossia ad utenza pubblica e ad uso collettivo in strutture ricettive turistiche ed agrituristiche). Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre un piano di autocontrollo al fine di assicurare il costante rispetto delle necessarie condizioni igienico-ambientali. Sono previsti anche controlli esterni di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nelle more della definizione, da parte delle Giunta regionale, delle disposizioni tecniche specifiche, saranno i gestori delle piscine già in attività a fissare il numero ammissibile dei frequentatori e del numero degli assistenti bagnanti. L’adeguamento delle piscine esistenti alle disposizioni tecniche regionali, dovranno avere luogo entro il termine massimo di 5 anni dalla data della loro pubblicazione. Nel caso in cui l’adeguamento in questione non dovesse essere completamente realizzabile, il responsabile dell’impianto potrà presentare entro i 180 giorni successivi un piano in deroga alla ASL con i relativi tempi di adeguamento.