22.10.09

Nuove norme per la vigilanza nei parchi
13:01:16, Categorie: newsletter

La legge 15 luglio 2009 n. 94 che reca un complesso di disposizioni a largo spettro in materia di sicurezza pubblica ha introdotto all’art. 3 la previsione che - fermo restando che ai sensi dell’art.. 134 del TULPS senza licenza del Prefetto è vietato ad Enti e privati di prestare di opera di vigilanza o controllo di proprietà mobiliari e immobiliari – è autorizzato l’impiego di personale addetto al servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti.

Il medesimo articolo aggiunge che gli addetti ai servizi di controllo debbono essere individuati in apposito elenco prefettizio e prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore di tale legge già svolgono tale servizio di controllo sono iscritti in tale elenco qualora “risultino in possesso dei requisiti” prescritti dal decreto attuativo (DM 6 ottobre 2009). Il D.M. 6 ottobre 2009 annovera fra tali requisiti il superamento del corso di formazione da organizzarsi a cura delle Regioni.

Le nuove disposizioni aprono una serie di problematiche riguardo all'obbligatorietà nelle attività dei parchi di divertimento, anche in relazione ai costi dei corsi di formazione.

Il D.M., infatti, nell’elencare all’articolo 5 le attività di competenza del personale adibito ai compiti di controllo evidenzia una impostazione generalizzata non operando alcun distinguo in relazione alla specificità delle attività di spettacolo e di intrattenimento avuto riguardo all’utenza, alla presenza di personale interno già formato sia pure per la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, alla stessa presenza istituzionale del corpo dei vigili del fuoco per la vigilanza antincendio.